
La Cassazione esclude il fine di liberalit per eventuali conferimenti e spese successivi alla separazione. Sussiste quindi il diritto a ripetere il 50% dell'importo ove ne sussistano le condizioni
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 24160/2018 (qui sotto allegata) accogliendo parzialmente il ricorso di una donna contro l'ex marito.
In sede di appello, tuttavia, la Corte territoriale condannava la signora a restituire al marito una somma a titolo di indebito arricchimento pari alla met delle spese sostenute dall'uomo per il completamento dell'immobile.
Ancora, secondo i giudici di seconde cure, la signora, in quanto comproprietaria, avrebbe dovuto corrispondere al marito la met degli importi da questi spesi per la riqualificazione degli immobili.
Inoltre, per le spese di rifacimento che si era sobbarcato il marito di sua iniziativa e senza consultarla, la donna sostiene debba applicarsi il principio di irripetibilit fissato per le obbligazioni naturali: in sostanza, per la ricorrente, le spese spontaneamente sostenute dal comproprietario al di fuori di una situazione di urgenza e di un comportamento inerte dell'altro comproprietario rimangono a suo carico in quanto spese non necessarie e non concordate.
Gli Ermellini, ritengono si sia formato il giudicato o sulla questione inerente l'intestazione meramente fiduciaria degli immobili alla moglie, definitivamente esclusa dalla Corte d'Appello e sulla quale il marito non ha proposto ricorso incidentale.
Resta aperta la questione riguardante l'obbligo o meno del coniuge comproprietario di corrispondere all'altro il 50% degli importi da questi sostenuti per la finitura e valorizzazione dell'immobile e a quali condizioni.
Nel caso di specie, nessun dubbio sorge sul fatto che fosse stato il marito ad essersi sobbarcato interamente tali esborsi, tuttavia per la Cassazione non corretta la soluzione offerta dai giudici di merito che avevano negato si trattasse di liberalit d'uso.
Spetter quindi al giudice del meritodistinguere i pagamenti effettuati e le spese sostenute in costanza di matrimonio e prima che sia intervenuta la separazione personale delle parti da quelli effettuati dal marito successivamente.
Eventuali conferimenti e spese successivi alla separazione, non sussistendo la finalit di liberalit, dovranno essere considerati esclusivamente spese sostenute da uno dei comproprietari in favore del bene in comunione. Dunque, il giudice d merito dovr valutare se la moglie possa essere condannata a restituirne il 50% al marito facendo applicazione delle regole ordinarie applicabili in materia di comunione ordinaria.
Gli Ermellini precisano, in aggiunta, che il coniuge comproprietario non avr in ogni caso e illimitatamente il diritto di ripetere il 50% delle spese che ha sostenuto per la conservazione e il miglioramento della cosa comune, ma solo allorquando abbia avvisato preliminarmente l'altro comproprietario e quest'ultimo, a fronte di un intervento necessario, sia rimasto inerte.
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